Oggetto: tracciabilità del pagamento delle retribuzioni. Anticipi di cassa per spese.
Con nota n. 6201/2018, in risposta ad un quesito di Confindustria, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni si riferisce esclusivamente agli elementi della retribuzione. Di conseguenza, l’obbligo di tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (ad es. per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio).
L’Ispettorato ha fornito un’interpretazione letterale della norma istitutiva del divieto in esame (si tratta del comma 910, art.1 della legge 205/2017- Legge di Bilancio 2018) che, com’è noto, obbliga i datori di lavoro a pagare le retribuzioni (compresi gli eventuali anticipi) tramite banca o ufficio postale, avvalendosi di strumenti tracciabili: a giudizio dell’INL, il concetto di retribuzione esclude tutte quelle somme che seppur erogate in relazione allo svolgimento di un’attività lavorativa, non sono inquadrabili in queste definizione in senso stretto poiché corrisposte a diverso titolo.
Cordiali saluti.