Il Governo ha approvato il decreto legge (non ancora in Gazzetta Ufficiale) che proroga fino al 31 marzo 2022:
- lo stato di emergenza collegato all’emergenza Covid 19. Di conseguenza, appare prevedibile la proroga, fino a quella data, anche di tutti quei termini connessi alla fine dello stato di emergenza.
- L’utilizzo del Super Green Pass per lo svolgimento di determinate attività anche in zona bianca (scadenza che, attualmente, era stata fissata dal d.l 172 al 15 gennaio 2022)
Contestualmente, il Ministero della Salute ha emanato l’ordinanza, datata 14 dicembre, che introduce alcune limitazioni per le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi e territori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e di Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021) introducendo, insieme all’obbligo di presentare il Passenger Locator Form in formato digitale o cartaceo:
- L’obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare, a mezzo di tampone risultato negativo, ovvero a un test antigenico, nelle 24 ore precedenti l’ingresso in Italia, risultato negativo. Questo obbligo si applica anche alle persone vaccinate.
- Per i soggetti non vaccinati, in aggiunta all’obbligo di tampone sopra descritto, la misura dell’isolamento fiduciario per 5 giorni, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, alla fine di tale periodo
Va chiarito che queste nuove prescrizioni non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto. L’art 2 della nuova Ordinanza, infatti, si limita a modificare il comma 2, art. 3 dell’Ordinanza del Ministro della salute del 22 Ottobre 2021 (sulla quale vedi la nota FAI Conftrasporto NOR21455 del 25 Ottobre 2021), ma senza intaccare le eccezioni alla certificazione verde, al tampone e all’isolamento fiduciario previste dall’art. 6.2 della medesima ordinanza (che, a tal fine, rinvia alle ipotesi stabilite all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o) del DPCM 2 marzo 2021, più altre ipotesi ivi indicate – vedi nota FAI Conftrasporto del 3 marzo u.s).
L’Ordinanza modifica, inoltre, l’elenco D dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, dei Paesi extraeuropei dai e verso i quali sono consentiti spostamenti senza limitazioni nelle motivazioni, che ora comprende:
- Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Quatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Emirati arabi, Uruguay, Taiwan, Hong Kong e Macao.
Per le persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi, viene ridotta a sole 24 ore dall’effettuazione la validità del tampone antigenico da poter presentare, per l’ingresso in Italia, unitamente agli altri adempimenti previsti.
Analoga riduzione a 24 ore della validità del test antigenico viene introdotta per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi extraeuropei a maggior rischio (Elenco E).
Prorogate, infine, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio p.v., le particolari limitazioni degli ingressi in Italia introdotte, a seguito della diffusione della variante omicron del Virus, da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.
L’ordinanza produce effetti dal 16 dicembre c.a fino al 31 gennaio 2022. Il testo è disponibile cliccando qui.
Cordiali saluti.