In relazione all’entrata in vigore, dal 2 Febbraio p.v, delle nuove formalità previste dalla direttiva U.E 2020/1057 in materia di distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto, si segnala che la Commissione Europea ha pubblicato un elenco di FAQ , con le quali risponde ai principali dubbi degli operatori.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni si applicano ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto in Stati membri diversi da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro, quando effettuino:
- Cross-trade, intese come operazioni di trasporto svolte tra due Stati membri, o tra uno Stato membro e un Paese terzo, nessuno dei quali è il Paese di stabilimento dell’operatore che effettua tali operazioni;
- Cabotaggio, intese come operazioni di trasporto nazionale per conto terzi effettuate a titolo temporaneo sul territorio di uno Stato membro da un operatore stabilito in un altro Stato membro.
Viceversa, il conducente non è considerato distaccato (per cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2020/1057), quando effettua:
- operazioni di trasporto bilaterale internazionale – intese come operazioni di trasporto basate su un contratto di trasporto dallo Stato membro in cui è stabilito l’operatore (Stato membro di stabilimento) verso un altro Stato membro o verso un Paese terzo, ovvero da un altro Stato membro o un Paese terzo allo Stato membro di stabilimento;
- limitate attività aggiuntive di carico e/o scarico (ossia operazioni cross-trade come sopra descritte) svolte nell’ambito di operazioni bilaterali negli Stati membri o nei paesi terzi attraversati dal conducente. Ricordiamo che la direttiva considera trasporti bilaterali (per cui non scattano le regole sul distacco) anche quelli dove in aggiunta ad un’operazione di trasporto bilaterale, il conducente effettui una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che il conducente non effettui operazioni di carico e scarico nello stesso Stato membro. Se durante l’operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento non è stata fatta nessuna attività aggiuntiva, ed è seguita da un’operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato di stabilimento, sono consentite fino ad un massimo di due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle stesse condizioni di cui alla precedente ipotesi.
- transito attraverso il territorio di uno Stato membro senza svolgere alcuna attività di carico o scarico;
- tratta iniziale o finale di un’operazione di trasporto combinato, come definita nella Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, nel caso in cui la tratta stradale di per sé consista in un’operazione di trasporto bilaterale internazionale
Le FAQ si aggiungono alle Linee guida a cura sempre della Commissione U.E, completando così il quadro dei chiarimenti alla vigilia dei nuovi adempimenti