Divieti di circolazione collegati al miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano

Ottobre 7, 2022
Divieti
TUTTE LE CIRCOLARI
Divieti di circolazione collegati al miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano

L’accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, siglato il 9 Giugno 2017 dalle quattro Regioni della Pianura Padana (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna) con il Ministero dell’Ambiente, prevede l’impegno da parte delle predette Regioni a vietare la circolazione dei veicoli più inquinanti, in via prioritaria nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei quali vengano superati uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.

Quest’anno, con la fine dello stato di emergenza legato al Covid, i divieti permanenti di circolazione sono diventati operativi anche per i veicoli euro 4 diesel.

Di seguito, si riporta una breve sintesi delle misure vigenti nelle quattro regioni del bacino padano tratte sia dai siti istituzionali sia dalla consultazione di siti specialistici.

Lombardia

Dal Lunedì al Venerdì (festività infrasettimanali escluse) per tutto l’anno, dalle ore 7.30 alle 19.30, sono in vigore  le limitazioni permanenti alla circolazione per i veicoli euro più inquinanti – benzina euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3 – nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 361 Comuni di Fascia 2– vedi infografiche “permanenti”.

Inoltre, da quest’anno all’elenco di cui sopra si aggiungono gli euro 4 diesel, senza FAP efficace, nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Per questi ultimi veicoli, il divieto è scattato dal 1° ottobre 2022 e termina il 31 marzo 2023.

Secondo le FAQ pubblicate dalla Regione Lombardia, per FAP efficace si intende un filtro con valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta di circolazione del veicolo oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione del filtro stesso. Ai veicoli con filtro efficace non si applicano le limitazioni della circolazione fino al:

  • 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1), ad esclusione dell’Area B del Comune di Milano.
  • 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)

Sono previste alcune deroghe, tra le quali quelle per:

  • veicoli aderenti al Progetto Move-In, che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli installando a bordo un dispositivo (la cosiddetta “scatola nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale. Per gli euro 4 diesel, la percorrenza Km ammessa per i veicoli di categoria N1, N2 e N3 è di 10.000 Km/anno. Per ulteriori info si rimanda al sito movein.regione.lombardia.it
  • i veicoli di classe Euro 4 diesel i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla sezione dedicata del sito internet della Regione Lombardia

Per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione di carattere temporaneo, si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3), registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni 1° livello o almeno 10 giorni 2° livello). Queste limitazioni interessano anche i veicoli euro 4 dotati di FAP.

Per conoscere la situazione in tempo reale dei provvedimenti di carattere temporaneo in vigore nella Regione Lombardia, si consiglia di verificare il sito INFOARIA.

La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Piemonte

Dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, a seguito dell’emanazione della D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021, e in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, saranno operative le misure a carattere temporaneo per la tutela della salute dei cittadini che si attivano con l’accensione del semaforo di qualità dell’aria, al fine di prevenire e contenere i superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Le limitazioni riguardano tutti i comuni dell’agglomerato di Torino e i Comuni localizzati nelle zone di qualità dell’aria denominate Pianura e Collina.

La delibera prevede delle limitazioni strutturali e temporanee.

Per quanto riguarda quelle strutturali, oltre a quelle valide tutto l’anno per i mezzi fino all’euro 2, dal 15 settembre u.s al 15 aprile 2023 si prevede un divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, anche dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 Settembre 2023, a meno che non intervenga una proroga, tale divieto si estenderà anche ai mezzi euro 5!.

Per quanto riguarda le misure emergenziali , legate al superamento del PM10, per la città metropolitana di Torino valgono queste limitazioni:

  • il livello arancio (allerta di tipo 1), da applicare in caso di previsione per la media giornaliera del superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi, prevede un divieto di circolazione dalle ore 8 alle 19 valido tutti i giorni (compreso il sabato e i giorni festivi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel di categoria fino ad Euro 4;
  • il livello rosso (allerta di tipo 2), che si attiva nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni di seguito, prevede un divieto di circolazione anche per i veicoli merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel euro 5, dalle ore 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Anche in questa Regione è attivo il servizio Move-in, che prevede l’assegnazione di una soglia chilometrica annua che utilizzabile annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti

EMILIA ROMAGNA

Sul sito dell’Arpa Emilia Romagna sono disponibili le informazioni sulle misure antismog ed emergenziali in vigore in quella Regione, comprese delle FAQ.

In buona sostanza, sono in vigore queste limitazioni strutturali fino al 31 dicembre 2022:

  • nei centri urbani dei comuni PAIR (ovvero quelli con più di 30.000 abitanti e comuni dell’agglomerato urbano bolognese), dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 alle 18.30 – non possono circolare i veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso, diesel fino a Euro 3 compreso, gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1 compreso;
  • Nei centri urbani dei restanti Comuni di pianura (vai alla pagina dei Comuni di pianura) non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, i veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso, diesel fino a Euro 2 compreso, gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1 compreso 

A partire dal 1 Gennaio 2023, con l’entrata in vigore del sistema Move-in anche nella Regione Emilia Romagna, dette soglie verranno innalzate per cui:

  • Nei comuni PAIR, lo stop interesserà anche i veicoli diesel fino all’euro 4;
  • Negli altri comuni, lo stop riguarderà anche i mezzi diesel euro 3.

Quanto alle misure emergenziali, relativamente ai veicoli sono previste nei comuni PAIR in caso di superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo (lunedi, mercoledì, venerdì), e nei 2 giorni successivi. Esse prevedono lo stop dei veicoli diesel euro 4 e, dal 1 gennaio 2023, degli euro 5.

VENETO

A livello Regionale, il quadro riassuntivo delle limitazioni alla circolazione è contenuto nell’allegato A della DGR 1089 del 9 agosto 2021. In pratica, vengono distinti tre livelli di allerta (verde, arancio e rosso), che danno vita a delle limitazioni alla circolazione nel periodo 1 ottobre – 30 aprile, dal lunedì al venerdì,  8.30 – 18.30.

In particolare, sempre in riferimento ai veicoli di categoria N, nei Comuni con più di 30000 abitanti e gli agglomerati (per il livello arancio quelli di primo livello, per il livello rosso quelli di secondo livello), sono previste queste limitazioni:

  • Livello verde (nessuna allerta) – circolazione vietata ai veicoli diesel fino all’euro 4;
  • Livello arancio – circolazione vietata sempre ai mezzi  diesel fino all’euro 4;
  • Livello rosso – circolazione vietata anche ai mezzi diesel euro 5, nella fascia 8.30 – 12.30.

Nei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, sempre per i veicoli commerciali diesel, le limitazioni sono previste per quelli di categoria non superiore all’euro 2.

E’ prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio, con qualsiasi livello di allerta, dal 17 dicembre al 26 dicembre 2022 e, salvo che non vi sia un livello di allerta rosso, anche dal 27 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Relativamente alla deroga per i veicoli aderenti al progetto “MoVe In”, benché in fase di attivazione non è ancora operativa. 

Si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti delle misure consultando periodicamente i siti internet dei Comuni interessati.

Cordiali saluti.

FAI MARCHE NEWS

Iscriviti gratuitamente alle nostre NewsLetter per rimanere aggiornato sulle novità di settore.

Ti ringraziamo per la tua iscrizione, ricordati di confermare la mail ricevuta.