Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 dello scorso 22 luglio è stato pubblicato il decreto MIT del 2 luglio 2025 “Modifica del decreto 14 febbraio 2000, concernente l’attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.”
Scopo del decreto è adeguare il testo del decreto del Ministero dei Trasporti del 14 luglio 2000 alle modifiche all’allegato 1 della direttiva 1999/37/CE apportate dall’art.2 della direttiva (UE) 2022/362 (sulla tassazione a carico dei veicoli per l’uso di alcune infrastrutture), in base alle quali nella carta di circolazione devono essere riportate le emissioni specifiche di CO2, quando figurano nel certificato di conformità o nel certificato di omologazione individuale, e la classe di emissione di CO2, determinata al momento della prima immatricolazione.
A seguito di ciò, il nuovo decreto introduce le seguenti novità nell’allegato 1 del d.m 14.7.2000 (Parte I della carta di circolazione):
- la lettera V.7 è sostituita dalla seguente:
«(V.7) emissioni di CO2 (in g/km) o emissioni specifiche di CO2 laddove indicate al punto 49.5 del certificato di conformità CE dei veicoli pesanti, quale definito nell’appendice dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione europea o al punto 49.5 del certificato di omologazione individuale del veicolo definito nell’appendice 1 dell’allegato III di tale regolamento.»;
- dopo la lettera V.9, è aggiunta la seguente:
«(V.10) classe di emissione di CO2 dei veicoli pesanti determinata al momento della prima immatricolazione, conformemente all’art. 7-octies-bis, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.». Va detto che questa disposizione della direttiva 1999/62/CE (relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture), prevede la classificazione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 ton in 5 classi emissive, di cui la 4a si riferisce ai veicoli pesanti a basse emissioni e la 5a ai veicoli pesanti a emissioni zero.
Per quanto riguarda le disposizioni finali (art. 2 del d.m), si prevede che l’aggiornamento con le predette voci interesserà anche le carte di circolazione già rilasciate, seguendo le procedure che saranno individuate con un provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.
Cordiali saluti