Con Sentenza n. 3045 del 6 febbraio u.s, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di telecamere installate nel piazzale esterno al perimetro aziendale, cioè in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti, è legittima in quanto rivolta alla tutela del patrimonio aziendale. Di conseguenza, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che, anche grazie all’esame delle immagini registrate dalle predette telecamere, era stato colto reiteratamente nell’azione di sottrarre dei colli durante le operazioni di carico del camion.
Di particolare interesse è il rigetto di uno dei motivi di ricorso del dipendente, dove si contestava all’impresa l’utilizzabilità in giudizio delle riprese delle telecamere, in quanto la loro installazione sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970, non essendoci – a giudizio del ricorrente – un accordo sindacale né un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né, tantomeno, i lavoratori erano stati adeguatamente informati sull’uso dei sistemi di controllo.
La Cassazione ha respinto questo motivo di ricorso, con le seguenti argomentazioni:
- le telecamere erano state installate nel piazzale esterno dell’azienda, cioè in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti. Dunque, l’uso della videosorveglianza era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10636/2017);
- il lavoratore non era specificamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d’azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all’esterno. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente escluso lesioni della privacy dei lavoratori e ravvisato la proporzionalità del mezzo, giacché le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore. La Corte d’Appello di Catania ha correttamente applicato il principio espresso dalla CEDU – Grande Camera (sentenza del 17 ottobre 2019, ricorsi n. 1874/13 e 8567/13), secondo cui il livello di privacy è minore negli spazi di lavoro aperti al pubblico rispetto agli ambienti strettamente personali;
- nel richiamare il comma 3, art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la Corte d’Appello ha evidenziato come il lavoratore fosse pienamente consapevole della presenza delle telecamere, avendo egli stesso ammesso di essere a conoscenza del sistema di videosorveglianza.
Cordiali saluti