Divieti di circolazione per i mezzi pesanti in ambito extraurbano, valido per il 2026

Dicembre 17, 2025 TUTTE LE CIRCOLARI
Divieti di circolazione per i mezzi pesanti in ambito extraurbano, valido per il 2026

Informiamo che la Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT ha inviato a mezzo email il testo del calendario dei divieti di circolazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, valido per il 2026 (d.m n. 325 del 12 dicembre u.s).

La novità principale di quest’anno è legata alla circolazione nelle giornate di divieto dei trattori isolati.

Infatti, è stato riformulato l’art.1, comma 6 del decreto, che nelle precedenti annualità prevedeva che – fatta salva l’eccezione legata all’intermodalità – il trattore isolato con peso superiore alle 7,5 ton fosse sempre soggetto ai divieti di circolazione. Questa disposizione ora è stata modificata, stabilendosi quanto segue: “il calendario dei divieti di cui all’art.2 non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall’art. 6 comma 5”. L’art. 6, comma 5 è la disposizione che disciplina l’esenzione dai divieti dei trattori isolati utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Altra novità ha interessato il trasporto intermodale strada-rotaia, con origine e destinazione nei confini nazionali: infatti, l’art. 6, comma 2 è stato riformulato, prevedendo che il divieto non si applica anche ai “veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – rotaia aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio ..per il treno”.

Quanto alle giornate di divieto, segnaliamo la presenza nel 2026 di due ulteriori date, in previsione di successive festività:

  • Lunedì 5 gennaio, dalle 16 alle 22;
  • Sabato 30 maggio, dalle 9 alle 14.

Sono state inoltre confermate le esclusioni dai divieti introdotte lo scorso anno, previste:

  • All’art.7.4, lettera a), per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, dove l’agevolazione si applica anche al “viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato”.
  • All’art.7.4, lettera c), che ha portato a 80 km (dai precedenti 50 km) la distanza massima del veicolo dalla sede principale o secondaria dell’impresa (o dalla residenza o domicilio del conducente) al momento in cui scatta il divieto, entro cui è possibile far ritorno presso le medesime sedi o residenze senza dover arrestare la marcia del mezzo in conseguenza dell’inizio del divieto.

Sono state inoltre confermate le esclusioni dai divieti legate alla tipologia delle merci, previste:

  • per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico (art. 8.1, lettera h).
  • per gli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale (art.8.1, lettera i)

Per il resto, il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli diretti/provenienti dall’estero (art.3), per cui:

  • per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. In presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo;
  • per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Confermate anche (agli artt. 4 e 5) le agevolazioni per i trasporti da/verso le Isole maggiori (Sardegna e Sicilia).

I posticipi di cui agli artt.3 ,4 e 5 si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto, si verifichi nel giorno del divieto (art.1.4)

Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminals intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1), la misura si applica ai veicoli diretti:

  • agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari – Bologna – Catania – Cervignano (UD) – Jesi (AN) – Livorno – Marcianise (CE) – Nola (NA) – Novara – Orte (VT) – Padova – Parma – Pescara – Prato – Rivalta Scrivia (AL) – Torino – Vado Ligure (SV) – Venezia – Verona);
  • ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) – Melzo (MI) – Milano smistamento – Mortara (PV) – PordenonePortogruaro (VE) – Rovigo – Rubiera (RE) – Trento – Trieste -Voltri (GE).

Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare (art.6.2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd marebonus (dm 31.1.2007 e ss modifiche e integrazioni), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per la nave.

Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art.6.3)

L’anticipo di 4 ore della fine del divieto si applica anche quando i veicoli trasportino unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi nonché ai complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione quale l’ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico (art. 6.4).

Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6), l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal d.m del 15.2.2001, tra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto che il decreto in commento fissa in 150 Km, in linea d’aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Come già detto all’inizio, l’art. 6.5 esenta dai divieti i trattori isolati utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Per le esenzioni collegate alla categoria del veicolo stabilite dall’art. 7 del d.m, il comma 3 conferma che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (es autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo; ecc..), anche se circolano scarichi.

Inoltre, a questa categoria di esenzione appartengono anche quelle relative (art.7.4):

  • ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il mezzo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria del mezzo.
  • ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa;
  • ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

L’art.8 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto (i cui veicoli sono esentati anche se circolano scarichi), tra cui rientrano i prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova e miele non invasettato; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Inoltre, come già scritto all’inizio, all’interno di questo articolo sono state inserite disposizioni sull’integrazione del carico di prodotti alimentari in regime A.T.P.

Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11), nel ricordare che l’art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui esse possono essere rilasciate (tra cui figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo – quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti; il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo;  la circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, limitatamente ad autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non può essere programmato in giorni diversi da quelli di divieto o eventualmente non possa essere interrotto; in presenza di esigenze  e altri casi  non espressamente previsti nell’art. 9, e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche), è sempre opportuno che le imprese evidenzino sull’istanza di rilascio –  rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 gg-  le informazioni richieste dall’art. 10. A tale proposito, ricordiamo il chiarimento del Ministero degli Interni sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.

Sulle singole giornate di divieto (art.2 e allegato A del d.m), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo:

  • la conferma dei divieti nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle 9 alle 22, e nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, dalle ore 7 alle 22.
  • Nel periodo di Pasqua (da Venerdì 3 aprile a Martedì 7 Aprile), un divieto così strutturato:
  • Venerdì 3 aprile, dalle 14 alle 22;
  • Sabato 4 aprile, dalle 9 alle 16;
  • Domenica 5 aprile, dalle 9 alle 22;
  • Lunedì 6 Aprile, dalle 9 alle 22;
  • Martedì 7 Aprile, dalle 9 alle 14.
  • Nel periodo estivo, la presenza di divieti dalle ore 16 alle 22 per quattro Venerdì consecutivi, a partire dal 24 Luglio fino al 14 Agosto.
  • Sempre nel periodo estivo, la circolazione sarà vietata anche al Sabato: nel mese di luglio, dalle 8 alle 16; in quelli di agosto dalle 8 alle 22 (sabato 1 e sabato 8) e dalle 8 alle 16 (Sabato 22, 29), mentre Sabato 15 agosto (Ferragosto) il divieto sarà operativo dalla 7 alle 22

Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nelle seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton).

Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:

  • trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell’ADR.

Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 ton, è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.

Infine, l’art. 13 introduce una specifica esenzione  – dal 1 gennaio al 31 marzo 2026 – per i veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026, a condizione che siano muniti del contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore “Fondazione Milano Cortina 2026”, secondo il fac simile allegato al decreto (fig.1, all.b). 

Al contrassegno, che deve essere esposto sul parabrezza di ogni veicolo che fruisce della deroga, è abbinato un documento di conferma della prenotazione, rilasciato dal medesimo Comitato secondo il modello di cui alle figure 2 e 3 dell’allegato B.

Si fa riserva di comunicare la pubblicazione del dm sulla Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

DM_325 12-12-2025.pdf

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