Carte identità cartacee non scadute al 3 agosto 2026 – proroga della validità in ambito nazionale – nota del Ministero dell’Interno

Luglio 3, 2026 TUTTE LE CIRCOLARI
Carte identità cartacee non scadute al 3 agosto 2026 – proroga della validità in ambito nazionale – nota del Ministero dell’Interno

Con circolare del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno dello scorso 30 giugno (vedi allegato), è stato comunicato che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 (su  G.U n. 146 sempre del 26 giugno), la validità delle carte di identità cartacee non scadute è stata estesa oltre la scadenza del 3 agosto, limitatamente all’ambito nazionale. Ciò significa che IN NESSUN CASO il documento di identità cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto.

In particolare, le prescrizioni del decreto legge (art.11) stabiliscono quanto segue:

  • nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026 dove la carta di identità cartacea è stata acquista per identificare le parti contraenti, non occorre procedere alla sostituzione del documento per la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla scadenza naturale riportata sulla carta;
  • il documento cartaceo potrà essere ancora utilizzato fino al 31 gennaio 2027, in tutti i casi in cui occorra procedere al riconoscimento per l’esercizio di diritto fondamentali e l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta o per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari o che erogano servizi finanziari o postali, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti che erogano servizi pubblici.

Nei casi di urgenza, quando non sia possibile procedere in tempi rapidi al rilascio della carta di identità elettronica (CIE), i commi 3 e 4 dell’art. 11 del decreto legge prevedono che fino al 31 dicembre 2027, il Sindaco possa rilasciare un documento di identità provvisorio cartaceo di durata massima di 6 mesi. Tra i casi di urgenza rientra anche un viaggio imminente ma, in tal caso, il cittadino andrà avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato in alcuni Stati esteri.

In ultimo, la circolare si sofferma sull’art. 11, comma 5 del decreto, che prevede la digitalizzazione delle modalità di riscossione del corrispettivo versato per l’emissione della CIE, che dovrà corrisposto prima di recarsi presso lo sportello comunale tramite la piattaforma PagoPA.

Cordiali saluti.

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