Smart working – omessa consegna al lavoratore dell’informativa su salute e sicurezza – entrata in vigore della sanzione penale

Aprile 7, 2026 TUTTE LE CIRCOLARI
Smart working – omessa consegna al lavoratore dell’informativa su salute e sicurezza – entrata in vigore della sanzione penale

A partire dal 7 aprile 2026, è in vigore l’obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare l’informativa scritta in materia di salute e sicurezza ai lavoratori in regime di lavoro agile. Pertanto, tale adempimento non può più essere considerato residuale o meramente formale: la mancata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro e il dirigente a responsabilità contravvenzionale.

In particolare, l’art.11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34,, con l’introduzione del nuovo art. 3, comma 7-bis del D.Lgs. 81/2008, ha stabilito che per le prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità (in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali) sono assolti mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Tale informativa deve riguardare:

  • i rischi generali;
  • i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Si evidenzia che l’obbligo di informativa non è una novità assoluta, essendo già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Tuttavia, fino ad oggi tale previsione non era assistita da una specifica sanzione penale; a ciò ha provveduto proprio la medesima Legge n. 34/2026 che, modificando l’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, ha previsto per la violazione dell’obbligo in esame la pena dell’arresto da due a quattro mesi, oppure dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:

  • l’informativa deve essere già predisposta, coerente con i rischi effettivi e tracciabile nella consegna;
  • il lavoro agile non può più essere considerato ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Il mancato adeguamento non costituisce più soltanto una criticità organizzativa, ma integra un rischio penale diretto.

Si raccomanda pertanto di procedere con la massima urgenza alla verifica della conformità degli adempimenti aziendali in materia.

Cordiali saluti

FAI MARCHE NEWS

Iscriviti gratuitamente alle nostre NewsLetter per rimanere aggiornato sulle novità di settore.

Ti ringraziamo per la tua iscrizione, ricordati di confermare la mail ricevuta.