NOR18194 – CQC – Validità della carta di qualificazione del conducente. Chiarimenti

Settembre 10, 2018
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NOR18194 – CQC – Validità della carta di qualificazione del conducente. Chiarimenti

OGGETTO: CQC – Validità della carta di qualificazione del conducente. Chiarimenti

Si ritiene utile fare il punto della situazione sulla validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) rilasciate “per documentazione” (cioè d’ufficio) ai conducenti già in possesso di patente C alla data del 9 settembre 2009 (di entrata in vigore della direttiva 2003/59 sulla CQC).

Ciò in quanto, dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale 10 giugno 2014 recante “Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente”, è scaturita molta incertezza interpretativa circa  i corretti tempi di validità della CQC sul conseguente periodo entro cui rinnovarla.

La situazione corretta avrebbe dovuto essere quella riassunta nel sottostante schema:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALIDITÀ CQC ACQUISITE PER DOCUMENTAZIONE – AGGIORNATE CON IL CONTENUTO DEL D. 10.6.2014
CQC per documentazione

 

Art. 4 Dir 2003/59/CE

Art. 17 D. L.gs 286/2005

D. 17/04/2013

1° Formazione periodica

(scadenza originaria)

 

Art. 7 Dir 2003/59/CE

Art. 20 D.L.gs 286/2005

1° Formazione periodica

(proroga scadenza )

IN VIGORE

Art. 1, D. 6.8.2013

Art.3, D. 17.4.2013

Validità originaria

dopo il 1° rinnovo

IN VIGORE

 

Art. 8, par. 3, Dir 2003/59/CE

Prolungamento Validità

Art.2, D. 6.8.2013 ABROGATO

 dal Decreto  10.6.2014

Titolari di patente di guida :

 

a.di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008; 

 

b.di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009

 

9.9.2013=trasporto persone

 

9.9.2014= trasporto cose

 

9.9.2015= trasporto persone

 

9.9.2016= trasporto cose

 

9.9.2018= trasporto persone

 

9.9.2019= trasporto cose

 

9.9.2020= trasporto persone

 

9.9.2021= trasporto cose

Al contrario, dal territorio ci sono state segnalate situazioni in cui soggetti che, avendo conseguito il titolo per documentazione (Art. 4 Dir 2003/59/CE –  Art. 17 D. L.gs 286/2005 –  D. 17/04/2013), hanno effettuato il primo rinnovo nell’arco temporale compreso tra il 2013 ed il 10 giugno 2014 e  dispongono di   CQC con scadenza 2021 ( trasporto cose) .

Tale fattispecie evidenzia una validità di 7 anni condizione, questa, non più consentita così come chiarito dal Decreto 10 giugno 2014 (in osservanza della direttiva UDE 2003/59).
Il Decreto ministeriale 10 Giugno 2014, difatti, uniforma alla direttiva europea la validità quinquennale delle CQC, abrogando l’articolo 2 del DD 6.8.2013 che prevedeva, appunto,  scadenze settennali:

Art. 2 –  Disposizioni transitorie
1. Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose. 

Tale criticità è stata più volte rappresentata ai competenti dirigenti del MIT, da parte di codesta Confederazione, da ultimo anche con lettera congiunta con altre associazioni del 9 luglio 2018.

Soltanto dopo questo ultimo sollecito scritto, il Ministero, pur non nascondendo difficoltà per la confusione ingenerata, ci ha confermato che non emetterà nessuna nota scritta di chiarimento e, per le vie brevi ci ha fornito le seguenti indicazioni a cui uniformarsi:

 

INFORMAZIONI VERBALI ACQUISITE DAL MIT AD AGOSTO 2018 
DATA DI SCADENZA SULLA

PATENTE Al “ CODICE 95”  

 

FORMALITÀ DA ASSOLVERE

 

09.09.2021

 

 NESSUNA – Viene mantenuta la validità sino al 09.09.2021

 

 

09.09.2019

Occorre verificare la data riportata sul portale dell’automobilista procedendo come di seguito :

registrarsi sul portale https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home

 

verificare la data riportata sul sito,procedendo quindi come di seguito:

 

A.09.09.2019 = va effettuato il corso entro questa data

 

B.09.09.2021 =  va richiesto il duplicato della patente  presso l’UMC di riferimento; la patente verrà aggiornata con  la data del 09.09.2021

Cordiali saluti.

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