SPE18196 – Oggetto: Trasporti A.T.P. Rinnovo dell’attestazione a cura di esperti abilitati.

Settembre 10, 2018
Circolazione Stradale
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SPE18196 – Oggetto: Trasporti A.T.P. Rinnovo dell’attestazione a cura di esperti abilitati.


Oggetto: Trasporti A.T.P. Rinnovo dell’attestazione a cura di esperti abilitati.

Con circolare prot.18911 del 2 Agosto scorso, la Div.3 della D.G Motorizzazione del MIT ha riordinato compiti e modalità operative degli esperti ATP.

Tra le novità più significative segnaliamo il par. 4.5, che assegna agli esperti la possibilità di rinnovare l’attestazione ATP fino ad un massimo di 3 volte (per i veicoli FNA) o 2 volte (per i veicoli FRC).

In particolare, la circolare prevede queste due ipotesi:

a)    Per i mezzi di trasporto per i quali l’accordo ATP prevede un coefficiente K maggiore di 0,4 e fino a 0,7 (IN, RNA, RND, FNA, FND, ecc e mezzi caloriferi), alla fine del primo periodo di validità di 6 anni, l’interessato può rinnovare l’attestazione ATP o tramite una stazione di prova (ottenendone così una nuova, valida 6 anni) oppure attraverso un esperto abilitato (con attestazione valida tre anni); in quest’ultimo caso, alla fine del triennio è possibile effettuare due ulteriori rinnovi dell’attestazione tramite un esperto ATP (ciascuno di durata massima di 3 anni);
b)    Per i mezzi di trasporto con coefficiente K non superiore a 0,4 (IR, RRA, RRB, RRC, RRD, FRA, FRC, FRD, FRE, FRF e tutti quelli rientranti al punto precedente), valgono le regole  già viste con l’unica eccezione del numero di rinnovi triennali consentiti tramite gli esperti: non più di due (anziché tre).

In entrambi i casi, alla scadenza dei periodi massimi consentiti (15/12 anni), il rinnovo dell’attestazione A.T.P andrà obbligatoriamente fatto presso i C.P.A.

La circolare affronta anche altre tematiche relative ai mezzi A.T.P, tra le quali segnaliamo le seguenti:

  • Per i mezzi multiscomparto non viene più rilasciato un attestato per ciascun scomparto, bensì un attestato unico conforme al format previsto dalla procedura informatica. Inoltre, tenuto conto che la presenza di mezzi multiscomparto in ambito internazionale è operativa soltanto dal 2013, l’attestato rilasciato per i mezzi posti in servizio prima di quella data permette di circolare soltanto in Italia;
  • Per i rinnovi eseguiti tramite esperto, la targhetta sul veicolo deve riportare anche il nominativo di quest’ultimo. La presenza della targhetta è uno degli elementi da controllare durante la revisione del mezzo e, in caso di mancanza, l’anomalia deve considerarsi come una carenza lieve. In caso di smarrimento della targhetta, previa denuncia, l’utente è tenuto a richiederne un duplicato, a seconda del caso, all’esperto che ha effettuato la prova, al costruttore della carrozzeria o del gruppo di refrigerazione. La targa dell’esperto non va apposta sui gruppi frigoriferi;
  • In caso di mancato superamento della prova dovuto a inefficienze sanabili della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, entro un mese il mezzo può essere ripresentato allo stesso esperto o presso un C.P.A, previa nuova prenotazione. Diversamente, il veicolo deve nuovamente sottoporsi a visita e prova presso un C.P.A per il rilascio di un nuovo attestato oppure, se di larghezza non superiore a 2,55 m, può essere riclassificato veicolo per trasporto di cose (per via amministrativa – qualora non vengano apportate modifiche all’allestimento – previa restituzione all’U.M.C competente delle targhette relative all’A.T.P);
  • La validità massima degli attestati ATP rilasciati dagli esperti, è di tre anni. Il veicolo può essere sottoposto a verifica nei 6 mesi precedenti la scadenza dell’attestato e, in tal caso, la validità triennale del nuovo attestato decorrerà dalla scadenza del precedente. Lo stesso dicasi per i veicoli sottoposti a prova, dopo la scadenza della precedente attestazione ATP. Per le attestazioni scadute da più di tre anni, occorre procedere a due rinnovi con relative prenotazioni.
  • Il rinnovo dell’attestato (nazionale o internazionale), può essere richiesto dal proprietario del mezzo (o da persona da lui delegata) o da soggetti autorizzati all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il rinnovo può effettuarsi presso qualsiasi Ufficio della motorizzazione civile, previa presentazione della ricevuta rilasciata dall’esperto che ha inserito i verbali nel sistema informatico. In casi eccezionali in cui non è possibile utilizzare la procedura informatica, il rinnovo deve effettuarsi soltanto presso l’U.M.C competente per territorio in base al locale di prova o alla sede dell’utilizzatore del mezzo, su presentazione dei verbali cartacei. La carta di circolazione del veicolo A.T.P deve contenere la frase seguente: “L’attestato ATP è parte integrante della presente carta di circolazione”.

Cordiali saluti.

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