CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNO 2019. PUBBLICAZIONE DEI DECRETI IN GAZZETTA UFFICIALE.

Ottobre 25, 2019
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNO 2019. PUBBLICAZIONE DEI DECRETI IN GAZZETTA UFFICIALE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 24 Ottobre 2019, sono stati pubblicati i provvedimenti ministeriali sui contributi agli investimenti 2019 nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, pari a 25.000.000 €.

 

Si tratta in particolare:

  1. del Decreto ministeriale 22 Luglio 2019, n. 336 (integrato dal DM 27 agosto 2019, n.393)  (d.m);
  2. del Decreto dirigenziale attuativo 11 Ottobre 2019 (d.d).

 

I provvedimenti presentano alcuni aspetti in comune a tutte le tipologie di investimenti, tra i quali i seguenti:

 

  • le misure si rivolgono alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN (art. 1.2 d.m);
  • gli investimenti finanziabili sono esclusivamente quelli effettuati dal giorno 26 Ottobre 2019 (data successiva alla entrata in vigore del d.m.) ed ultimati/rendicontati entro il 15 Giugno 2020 (art.3.1 d.m), nel rispetto delle scadenze intermedie indicate dal d.d per la presentazione della domanda;
  • in particolare, a differenza delle precedenti annualità, è stato reintrodotto il meccanismo della prenotazione delle risorseper cui le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate a partire dalle ore 10 del 26 Ottobre e fino alle ore 16 del 31 marzo 2020 (art. 3.2 del d.d.), salva chiusura anticipata dovuta ad esaurimento dei fondi disponibili, comunicata dal Mit con avviso pubblicato sul proprio sito internet. Le istanze trasmesse dopo detta pubblicazione o,comunque, a risorse esaurite, verranno esaminate in ordine di graduatoria SOLO in caso di disponibilità di nuovi fondi dovuti alla mancata rendicontazione entro la scadenza del 15 giugno 2020 (art. 2.1 del d.m);
  • la soglia massima per ciascuna impresa non può superare la somma complessiva di 550.000 €. Per importi superiori si procederà alla riduzione, fino al raggiungimento della soglia ammessa (art.1.6 d.m);
  • per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibiliviene esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis (art.1.7 d.m);
  • il contributo (art.1.8 del d.m):
    •  non viene erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento;
    •  è revocato quando i beni vengano alienati, concessi in locazione o in noleggio o, comunque, non rientrino più nella disponibilità del beneficiario prima del 1 Gennaio 2023.
  • Non sono agevolabili le acquisizioni effettuate all’estero, comprese le re-immatricolazioni in Italia a chilometri zero (art 4.4 del d.d).

 

 

BENI AGEVOLABILI E IMPORTI DEL BENEFICIO

  1. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica (art.1.4.a del d.m.)

Risorse destinate: 9,5 milioni di €.

 

  • Importi del contributo (art. 3.2 d.m).

Gli importi del contributo sono stati differenziati in relazione alla fascia di peso del mezzo e del tipo di alimentazione:

  • per gli automezzi nuovi di massa complessiva superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton, il contributo ammonta a:
    • 4.000 € per ogni veicolo a metano CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico);
    • 10.000 € per ogni veicolo elettrico;

 

  • per i veicoli a trazione elettrica superiori a 7 ton, il contributo  è fissato in 20.000 € a mezzo;

 

  • per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 ton:
    • 8.000 € per ogni veicolo a trazione elettrica ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 7 ton fino a 16 ton;
    • 20.000 € per ogni mezzo alimentato a gas naturale liquefatto LNG e CNG o motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 ton.

 

Per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci di massa complessiva pari a 3,5 ton.il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili per la predetta riconversione (comprensivi del dispositivo e dell’allestimento) con un tetto massimo di 1.000 euro. 

 

 B) radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 ton. (art.1.4.b.a del dm)

 

B1) acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton fino a 7 ton, con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio  (art.1.4.b.b del d.m 22 luglio, come modificato dal d.m del 27 agosto).

Risorse destinate 9 milioni di €.

 

  • Importi del contributo (art. 3.3 d.m)
    •   5.000 €, per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa complessiva da 7 ton a 16 ton.;
    • 12.000 €, per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa superiore a 16 ton.;
    •   2.000 €, per ciascun veicolo commerciale leggero, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e inferiore a 7 ton, di categoria ecologica euro 6 D TEMP. Da evidenziare che la disposizione in commento (art.3.4 del D.M) fa riferimento ai mezzi di massa inferiore a 7 ton, mentre nell’art.1, comma 4, lett. b.b. sono stati inclusi anche i mezzi di massa fino a 7 ton. Probabilmente, sarà necessario un chiarimento del MIT per precisare il tonnellaggio esatto di riferimento per questi veicoli.

 

C) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli previsti nell’allegato 1 del d.m;

 

acquisizione di Rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, e sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui sopra, con unità conformi ai predetti standard. In entrambi i casi, è richiesto che “le unità frigorifere/ calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante. Tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”;

(art.1.4, lett  c  e  art. 3.5 lett. a, b e c del d.m.)

Risorse destinate: 6 milioni di €.

 

 

  • Importi del contributo (art.3.6 d.m)
    • PER LE P.M.I: nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 € per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ciascuna unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Le acquisizioni dei predetti beni devono inquadrarsi nell’ambito di un programma d’investimenti legato alla creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno esistente ecc..(art.3.6.a d.m);
    • PER LE IMPRESE NON P.M.I.: €. 1.500 (somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo con un veicolo/ equipaggiamento più innovativo art.3.6.b del d.m).

 

D) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un  rimorchio o semirimorchio portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico (art.1.4.d e art.3.7 del dm)

Risorse destinate: 500.000  €.

  • Importo del contributo: 8.500 € (art.3.7).

 

LE MAGGIORAZIONI DEI CONTRIBUTI (art. 3.8 d.m)

I provvedimenti confermano le due tipologie di maggiorazioni dei contributi per le PMI, già in vigore nelle annualità precedenti. Pertanto, su espressa richiesta dell’impresa, è applicabile una maggiorazione del 10%, nelle seguenti ipotesi:

  • per gli investimenti delle precedenti lettere A), B) e D). In tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale (art. 3.8.a);
  • per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla Legge 33 del 9.4.2009 (art. 3.8.b)

 

Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art  3 d.d).

A partire dalle ore 10,00 del 26 Ottobre 2019 (giorno successivo all’entrata in vigore del d.m) ed entro le ore 16,00 del 31 marzo 2020, sara’ possibile presentare istanza per la prenotazione delle risorse.

 

In particolare:

  • fino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019, le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it   allegando, a pena di inammissibilita’, la seguente documentazione (art.3.3, sottoparagrafo 3.1 del d.d):

 

a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Sara’ possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione;

 

b)   copia del documento di riconoscimento in corso di validita’ del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

 

c)  copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del d.m (quindi, non prima del 26 ottobre 2019) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra’ inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi. Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione, faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

 

All’interno della piattaforma, previo inserimento delle apposite credenziali rilasciate sempre dal predetto soggetto gestore (RAM):

  • chi ha già richiesto il beneficio nei termini, sarà chiamato a confermare la domanda entro e non oltre le ore 16 del 31 gennaio 2020, utilizzando il codice identificativo che verra’ inviato all’interessato all’indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti (art.3.4 del d.d)
  • chi, invece, non aveva fatto richiesta nei termini via PEC, potrà richiedere la misura compilando on line la domanda ed allegando la documentazione richiesta per questa prima fase (modello di istanza generato dal sistema informativo, con firma digitale del legale rappresentante; copia del documento del legale rappresentante; copia del contratto di acquisizione dei beni per i quali è chiesto l’ incentivo – art. 3.3., sottoparagrafo 3.2 del d.d).

 

RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (artt dal 4 -11 d.d)

Durante la fase di rendicontazione, tutti le imprese che hanno presentato domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento (art.4.1 del d.d).  Pertanto, a decorrere dal 1° Aprile p.v ed entro il termine ultimo del 15 Giugno 2020, le imprese  devono trasmettere (utilizzando l’applicazione che sara’ diffusa sul sito web dell’Amministrazione, nella sezione dedicata all’autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM):

  • la documentazione tecnica richiesta per la tipologia prescelta di investimento (come  indicata agli articoli da 5 a 9 del d.d, ai quali si fa rinvio per gli approfondimenti);
  • la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5 lettera a) del d.m (art. 4.1 d.d.). Per I leasing occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione.

 

Per gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni redatti in lingua straniera, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la traduzione in lingua italiana a norma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa (4.2 d.d).

NOR19266 – OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNO 2019. PUBBLICAZIONE DEI DECRETI IN GAZZETTA UFFICIALE.

Si fa riserva di tornare sull’argomento, con nuovi approfondimenti laddove necessari.

 

 

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