FIS20408 – OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. ULTERIORI CHIARIMENTI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO. CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.22/E DEL 21 LUGLIO 2020

Luglio 23, 2020
Fisco
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FIS20408 – OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. ULTERIORI CHIARIMENTI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO. CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.22/E DEL 21 LUGLIO 2020

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, in merito al contributo a fondo perduto destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Di seguito, si riportano in sintesi i principali aspetti esaminati dall’Amministrazione finanziaria, rinviando alla lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate, che si allega, per un maggior approfondimento sulle diverse problematiche affrontate sul tema.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate affronta, innanzitutto, la questione riguardante le società in liquidazione volontaria. In particolare, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo in parola in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta  s causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Diversamente, le liquidazioni avviate successivamente al 31 gennaio u.s, possono usufruire del contributo in esame.

Con riguardo all’ammontare dei ricavi, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e valgono, in ogni caso, le modalità di determinazione della riduzione del fatturato, così come chiarite nella citata circolare n. 15/E del 2020.

L’Agenzia precisa, infine, che, alla luce dei chiarimenti forniti con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014), purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione.

Con riferimento a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, viene precisato che possono fruire del beneficio solo coloro con data di apertura della partita IVA coincidente o successiva a tale data, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.

L’Agenzia esclude dalla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto i consorzi tra imprese, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte (che, a loro volta, possono beneficiare della misure sussistendone i requisiti).

Ai fini del  calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.

Viene rammentato che, se il soggetto dante causa si è costituito nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato, in quanto le condizioni soggettive del dante causa si riverbereranno sul soggetto richiedente il contributo.

Infine, un altro aspetto importante esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta nozione di “attività cessata”, considerato che tale concetto potrebbe non essere coincidente con quello di “Partita iva cessata”. Al riguardo, viene chiarito che, nel caso di imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva, non essendo “cessata” la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo in esame.

Nell’ipotesi, invece, di imprenditori individuali che hanno sospeso la PI perché hanno affittato l’unica azienda, l’Agenzia chiarisce che, in via generale, non è incluso nell’ambito di applicazione del contributo l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda a prescindere dalla sospensione della P.IVA, poiché non è riconducibile ai soggetti aventi diritto al beneficio, non esercitando alcuna attività d’impresa.

Cordiali saluti.

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