CIR21441 – Oggetto: Green pass nei luoghi di lavoro. Chiarimenti su autisti provenienti dall’estero e sul dpcm del 12 ottobre sulle modalità di verifica del Green Pass in ambito lavorativo.

Ottobre 14, 2021
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CIR21441 – Oggetto: Green pass nei luoghi di lavoro. Chiarimenti su autisti provenienti dall’estero e sul dpcm del 12 ottobre sulle modalità di verifica del Green Pass in ambito lavorativo.

In ordine all’applicazione del Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro (vedi nota FAI Conftrasporto NOR21439 del 13 Ottobre u.s), segnaliamo queste novità:

  • Per quanto concerne la possibilità, per i datori di lavoro, di chiedere – ai soggetti tenuti al possesso del Green Pass – di comunicare in anticipo la mancanza di questa certificazione, nella versione definitiva del dpcm del 12 ottobre u.s (sulle modalità di verifica del Green Pass in ambito lavorativo) è scomparso qualsiasi riferimento al periodo di preavviso non superiore alle 48h. Ciò significa che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi di questa possibilità (prevista dal d.l 139/2021, per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa – es, per quelle attività svolte in base a turnazioni del personale), potrà farlo anche con un preavviso maggiore alle 48 h.

Il testo del DPCM è disponibile qui…

  • Con nota MIMS/Ministero della Salute del 14 Ottobre, i due Dicasteri hanno affermato che, in linea con le raccomandazioni dettate dalla Commissione U.E sulle cd corsie verdi (“green lanes”) – e ferme restando le disposizioni vigenti previste dal dpcm 2 marzo 2021, art.51, comma 7, lettera a) e dalle ordinanze del Ministero della salute – , per gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero privi di una delle certificazioni verdi Covid-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della Salute), “è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale”.

Continuano peraltro ad applicarsi – per quanto non espressamente previsto dal d.l 105 del 23 luglio 2021 (convertito con legge 126 del 16 Settembre 2021 – vedi nota FAI Conftrasporto del 22 Settembre u.s), le misure del DPCM 2 marzo 2021 e dei relativi protocolli e linee guida allegati (vedi nota FAI – Conftrasporto  del 3 marzo u.s)

Il testo della circolare è disponibile in allegato.

Circolare MIMS del 14 ottobre 2021

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