CIR21442 – Oggetto: Contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità, mediante i dati registrati dal tachigrafo. Nota del Ministero dell’Interno.

Ottobre 15, 2021
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CIR21442 – Oggetto: Contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità, mediante i dati registrati dal tachigrafo. Nota del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 14 Ottobre u.s, il Servizio Polizia Stradale dell’omonima Direzione Centrale del Ministero dell’Interno ha emanato dei chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità (art.142 cds) tramite le registrazioni del cronotachigrafo, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia emessa lo scorso 9 Settembre (vedi nota FAI – Conftrasporto  del 21 Settembre u.s).

Tale Sentenza, come si ricorderà, ha affermato il principio per il quale le infrazioni in materia di cronotachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.

La circolare prende atto di quanto sopra e, di conseguenza, indica agli organi di Polizia che “la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 cds, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano”.

Allo stesso tempo, il Ministero – nella scheda illustrativa allegata alla sua nota – ha indicato le modalità con le quali deve procedersi all’accertamento tramite le registrazioni del tachigrafo delle infrazioni di cui all’art. 142 cds, visto che presso la Commissione U.E è stata aperta una procedura di infrazione per contrasto del comma 6, art. 142 cds con le norme regolamentari: questa norme, secondo un orientamento che si sta diffondendo nei Tribunali di alcuni Stati dell’Unione europea, consentirebbero di utilizzare i dati memorizzati sul tachigrafo solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e le interruzioni di cui al Reg. U.E 561/2006.

Alla luce di ciò, nell’allegato alla circolare ministeriale si indicano le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo. Nel rimandare alla sua lettura, segnaliamo:

  • le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti locali” fissati dal codice per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada. Questa violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore o poco prima del controllo.
  • L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità (art.142, comma 11 cds), può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del comma 11 art. 142 cds in riferimento all’art. 179 cds.

Circa le modalità di acquisizione dei dati:

  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna (es il Police controller, in uso ai Reparti di Polizia stradale). Ogni altro dato che il medesimo dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le “stampe aggiuntive”,  non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento U.E 165/2014;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.

I risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento 165/2014, è pari a 6 km/h.

Cordiali saluti

15 ottobre 2021

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